V.09.45.0 – Maggiorazioni e Indennità Notturne – Cedolino
Con riferimento alla tassazione delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno al 15%, si segnala che la legge di bilancio 2026, articolo 1, comma 10, dispone quanto segue:
Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
Per facilitare la gestione dell’adempimento, sono state aggiunte automaticamente in procedura quattro voci occasionali. Gli utenti interessati devono inserire sul cedolino la voce occasionale “FMNP”, specificando l’importo relativo agli eventuali compensi indicati ai punti a), b) e c) dell’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio presenti sul cedolino. Se viene superato il limite di 1.500,00 euro, la procedura segnalerà tempestivamente l’eventuale eccedenza.
| Voce | Descrizione | Note |
| FMNP | MAGG./NOTTURNO L. 199/2025 | Con questa voce, l’utente indica la quota relativa alla maggiorazione notturna e/o all’indennità di turno che deve essere soggetta all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1 comma 10 della legge di bilancio 2026. Questo importo rappresenta ‘un di cui’ delle voci riportate sul cedolino che riguardano tale argomento. |
| FMNI | MAGG./NOTT. IMP. L.199/25 | L’imponibile corrisponde alla voce “FMNP“, al netto dei contributi previdenziali. |
| FMNR | MAGG./NOT. IMPOS. 1076 | Imposta sostitutiva pari al 15% della voce “FMNI” da versarsi con il codice tributo “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”. |
| FMNA | ARR. MAGG./NOT. L. 199/202 | Con questa voce, l’utente indica la quota relativa alla maggiorazione notturna e/o all’indennità di turno che deve essere soggetta all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1 comma 10 della legge di bilancio 2026 riferita a periodi precedenti al cedolino in elaborazione di cui si intende effettuare il recupero. |
N.B.: Il comma 11 della legge di bilancio 2026 prevede che l’agevolazione in questione non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, ai sensi del comma 18 della predetta legge di bilancio. Qualora la sede su cui lavora il dipendente abbia il flag “Barrare se settore turismo”, la procedura segnalerà all’interno del cedolino il seguente messaggio di warning:
“Incompatibilita’ detassazione – settore turismo”
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