V.09.48.0 – Bonus Donne 2026
L’INPS, con circolare n. 57 del 14/05/2056, fornisce le prime indicazioni in merito all’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
Per promuovere le pari opportunità nel mercato del lavoro a favore delle lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), l’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale” (decreto Lavoro), ha introdotto il “Bonus donne 2026”. La misura consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Successivamente, con messaggio 1970 del 11/06/2026, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dello stesso.
- Per attribuire lo sgravio ad un dipendente procedere come di seguito:
- Accedere alla funzione C00 => C01 (Dipendente – Dati generici)
- Selezionare il dipendente interessato al beneficio
- Posizionarsi nella pagina [Agevolazioni/Esoneri]
- Indicare il codice sgravio e i dati associati, in particolare: ED26, per lo sgravio previsto dall’articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62, oppure EDZS, per l’assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto.
- Data inizio del beneficio
- Data fine del beneficio
- Misura mensile massima complessiva riconosciuta (vedi domanda di ammissione presentata ed accettata dall’INPS)
- Il protocollo della domanda presentata
| Sgravio | Voce | Descrizione | DM10 | Annotazioni | ||
| ED26 | K26C | ESONERO “ED26” COR. | L641 | Conguaglio Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. Bonus Donne. M.INPS 1970/2026. | ||
| ED26 | K26A | ESONERO ” ED26″ ARR. | L642 |
Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. Bonus Donne. M.INPS 1970/2026. Si ricorda che lo stesso può essere indicato esclusivamente in uno dei seguenti periodi: 07/2026; 08/2026 e 09/2026. |
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| EDZS | KZSC | ESONERO “EDZS” COR. | L643 | Conguaglio Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. Bonus Donne ZES. M.INPS 1970/2026. | ||
| EDZS | KZSA | ESONERO ” EDZS” ARR. | L644 |
Arretrati Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. Bonus Donne ZES. M.INPS 1970/2026. Si ricorda che lo stesso può essere indicato esclusivamente in uno dei seguenti periodi: 07/2026; 08/2026 e 09/2026. |
||
| ==== | 9546 | REST. ESONERO L. 92/2012 | M431 | Restituzione contr. art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012. | ||
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Dalla circolare INPS 57/2026 Come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 62/2026, gli esoneri in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Conseguentemente, si precisa che, a titolo esemplificativo, per il periodo di applicazione della misura in trattazione non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. “Decontribuzione Sud”, disciplinata dall’articolo 1, commi da 406 a 422, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025). … Conseguentemente, ad eccezione dell’esonero di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012 di cui è previsto il recupero nell’Uniemens corrente, in presenza di sgravi precedenti, si ricorda che è necessario procedere alla rettifica dei periodi arretrati interessati, rimuovendo lo sgravio in questione ed effettuando l’invio di un VIG. |
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