V.09.48.0 – Bonus Giovani 2026
L’INPS, con circolare n. 55 del 14/05/2056, fornisce le prime indicazioni in merito all’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”. Bonus Giovani 2026.
Per favorire l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale” (di seguito, anche decreto Lavoro), ha introdotto il “Bonus Giovani 2026”. La misura prevede, per un massimo di ventiquattro mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Successivamente, con messaggio 1966 del 11/06/2026, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dello stesso.
- Per attribuire lo sgravio ad un dipendente procedere come di seguito:
- Accedere alla funzione C00 => C01 (Dipendente – Dati generici)
- Selezionare il dipendente interessato al beneficio
- Posizionarsi nella pagina [Agevolazioni/Esoneri]
- Indicare il codice sgravio e i dati associati, in particolare: EG26, per lo sgravio previsto dall’articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62, oppure EGZS, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto.
- Data inizio del beneficio
- Data fine del beneficio
- Misura mensile massima complessiva riconosciuta (vedi domanda di ammissione presentata ed accettata dall’INPS)
- Il protocollo della domanda presentata
| Sgravio | Voce | Descrizione | DM10 | Annotazioni | ||
| EG26 | KG6C | ESONERO “EG26” COR. | L645 | Conguaglio Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. DL 62/2026. M.INPS 1966/2026. | ||
| EG26 | KG6A | ESONERO ” EG26″ ARR. | L646 |
Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. DL 62/2026. M.INPS 1966/2026. Si ricorda che lo stesso può essere indicato esclusivamente in uno dei seguenti periodi: 07/2026; 08/2026 e 09/2026. |
||
| EGZS | KGZC | ESONERO “EGZS” COR. | L647 | Conguaglio Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. DL 62/2026. M.INPS 1966/2026. | ||
| EGZS | KGZA | ESONERO ” EGZS” ARR. | L648 |
Arretrati Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. DL 62/2026. M.INPS 1966/2026. Si ricorda che lo stesso può essere indicato esclusivamente in uno dei seguenti periodi: 07/2026; 08/2026 e 09/2026. |
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Dalla circolare INPS 55/2026 Come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 62/2026, le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, gli esoneri non sono cumulabili con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Conseguentemente, si precisa che, a titolo esemplificativo, per il periodo di applicazione degli esoneri in trattazione, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. “Decontribuzione Sud”, disciplinata dall’articolo 1, commi da 406 a 422, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025). … Conseguentemente, in presenza di sgravi precedenti, si ricorda che è necessario procedere alla rettifica dei periodi arretrati interessati, rimuovendo lo sgravio in questione ed effettuando l’invio di un VIG. |
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