V.09.48.0 – Bonus ZES 2026 – Over 35
L’INPS, con circolare n. 56 del 14/05/2056, fornisce le prime indicazioni in merito all’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
L’agevolazione prevede l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore e, in ogni caso, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8 dell’articolo 3 del decreto Lavoro. Resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Successivamente, con messaggio 1968 del 11/06/2026, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dello stesso.
- Per attribuire lo sgravio ad un dipendente procedere come di seguito:
- Accedere alla funzione C00 => C01 (Dipendente – Dati generici)
- Selezionare il dipendente interessato al beneficio
- Posizionarsi nella pagina [Agevolazioni/Esoneri]
- Indicare il codice sgravio (EZE1) e i dati ad esso associati ed in particolare:
- Data inizio del beneficio
- Data fine del beneficio
- Misura mensile massima complessiva riconosciuta (vedi domanda di ammissione presentata ed accettata dall’INPS)
- Il protocollo della domanda presentata
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Sgravio |
Voce |
Descrizione |
DM10 |
Annotazioni |
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EZE1 |
KE1C |
ESONERO “EZE1” COR. |
L637 |
Conguaglio Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. |
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EZE1 |
KE1A |
ESONERO ” EZE1″ ARR. |
L638 |
Arretrati Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. Si ricorda che lo stesso può essere indicato esclusivamente in uno dei seguenti periodi: 07/2026; 08/2026 e 09/2026. |
![]() |
|
Dalla circolare INPS 56/2026 Come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 9, del decreto Lavoro, l’agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, l’esonero non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Conseguentemente, si precisa che, a titolo esemplificativo, per il periodo di applicazione della misura in trattazione non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. “Decontribuzione Sud”, disciplinata dall’articolo 1, commi da 406 a 422, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025). … Conseguentemente, in presenza di sgravi precedenti, si ricorda che è necessario procedere alla rettifica dei periodi arretrati interessati, rimuovendo lo sgravio in questione ed effettuando l’invio di un VIG. |
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