V.09.49.0 – Incentivo alla stabilizzazione
L’INPS, con circolare n. 72 del 03/07/2026, fornisce le prime indicazioni in merito all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
Per rafforzare l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, ha introdotto un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. La misura prevede, per i datori di lavoro privati, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di ventiquattro mesi, in caso di trasformazione, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, di rapporti a tempo determinato di durata complessiva non superiore a dodici mesi in rapporti a tempo indeterminato.
Successivamente, con messaggio 2518 del 29/07/2026, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dello stesso.
Per attribuire lo sgravio ad un dipendente procedere come di seguito:
- Accedere alla funzione C00 => C01 (Dipendente – Dati generici)
- Selezionare il dipendente interessato al beneficio
- Posizionarsi nella pagina [Agevolazioni/Esoneri]
- Indicare il codice sgravio (ESTA) e i dati associati, in particolare:
- Data inizio del beneficio
- Data fine del beneficio
- Misura mensile massima complessiva riconosciuta (vedi domanda di ammissione presentata ed accettata dall’INPS)
- Il protocollo della domanda presentata
| Sgravio |
Voce |
Descrizione |
DM10 |
Annotazioni | ||
|
ESTA |
KSTC |
ESONERO “ESTA” COR. |
L651 |
Conguaglio Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. Incentivo alla stabilizzazione. M.INPS 2818/2026. | ||
|
ESTA |
KSTA |
ESONERO ” ESTA” ARR. | L652 |
L652 – Arretrati Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. Incentivo alla stabilizzazione. M.INPS 2818/2026. Si ricorda che lo stesso può essere indicato esclusivamente in uno dei seguenti periodi: 08/2026; 09/2026 E 10/2026. |
||
|
==== |
9576 |
REST. INCENTIVO ‘GECO’ | M472 | Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO. | ||
![]() |
| Dalla circolare INPS 57/2026
Come espressamente previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 62/2026, l’esonero in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, la misura in trattazione non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Conseguentemente, si precisa che, a titolo esemplificativo, per il periodo di applicazione dell’esonero di cui all’articolo 4, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. “Decontribuzione Sud”, disciplinata dall’articolo 1, commi da 406 a 422, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025) .… Conseguentemente, ad eccezione dell’esonero di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012 di cui è previsto il recupero nell’UniEmens corrente, in presenza di sgravi precedenti, si ricorda che è necessario procedere alla rettifica dei periodi arretrati interessati, rimuovendo lo sgravio in questione ed effettuando l’invio di un VIG. |
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